In materia si contratti pubblici per l’esecuzione di lavori l’operatore economico può sanare le carenze del D.G.U.E incompleto in alcune sue parti mediante l’istituto del soccorso istruttorio entro un termine ragionevole a condizione che si rispettino i principi di parità di trattamento e trasparenza. Il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 5992/2022 (Presidente Caringella; Estensore Rovelli) ha accolto le tesi difensive dell’Avv. Antonio Cosentino, difensore dell’operatore economico esecutore dei lavori appaltati dal Comune, per l’adeguamento sismico Scuola di Infanzia, respingendo l’appello presentato da altra ditta. I FATTI – Il Comune bandiva una gara d’appalto per l’adeguamento sismico di una scuola di infanzia. A seguito della valutazione delle offerte veniva esclusa un’impresa per carenza di requisiti. La stessa, si rivolgeva al TAR Calabria richiedendo l’annullamento dell’esclusione e la riammissione in gara. Il TAR accoglieva il ricorso valutando come i requisiti ben potevano essere sanabili, trattandosi di carenze del Documento di Gara Unico Europeo e quindi non potevano comportare l’esclusione dalla gara. Avverso detta sentenza veniva proposto appello, intanto la gara veniva aggiudicata e l’operatore economico vittorioso al TAR iniziava i lavori di adeguamento sismico della scuola. Il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 5992/2022 sulla scorta di giurisprudenza comunitaria, in accoglimento delle tesi difensive respingeva definitivamente l’appello confermando la sentenza gravata.
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